IRES premiale


CIRC. N.6/25

La Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio per il 2025) ai commi da 436 a 444, regolamenta una nuova agevolazione applicabile ai soggetti IRES che consiste in una riduzione dell’aliquota d’imposta applicabile per il periodo d’imposta 2025 (si tratta della cosiddetta “IRES premiale”): l’aliquota applicabile al periodo d’impostasuccessivo quello in corso al 31 dicembre 2024 (anno d’imposta 2025 per i soggetti

“solari”) è ridotta di 4 punti percentuali, aliquota d’imposta che quindi

transitoriamente scende dal 24% al 20%; tale riduzione opera sull’intero reddito

d’impresa dichiarato dalla società, ma a tal fine è necessario che siano verificate alcune

condizioni:

– è necessario che sia accantonata in “una apposita riserva” una quota non

inferiore all’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;

– è necessario che sia effettuato un investimento in beni strumentali con

caratteristiche 4.0 o 5.0 almeno pari all’80% dell’utile 2024 accantonato,

ovvero almeno pari al 24% dell’utile 2023 (facendo riferimento al più alto

dei due) e comunque tale investimento minimo deve essere non inferiore a

20.000 euro;

– è richiesto che, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31

dicembre 2024 (2025, per i soggetti “solari”), il numero di unità lavorative

per anno (c.d. “ULA”) non sia diminuito rispetto alla media del triennio

precedente (2022-2024, al riguardo il Decreto attuativo impone che tale

verifica sia condotta avendo riferimento alle medie dei mesi da dicembre 2022

a novembre 2024);

– è previsto che siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con

contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento

occupazionale (come definito dall’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023, relativamente alla

super deduzione per nuove assunzioni) in misura pari almeno all’1% del

numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati

nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura

non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo

indeterminato;

– infine, nel 2024 o nel 2025 l’impresa non deve poi aver fatto ricorso

all’istituto della cassa integrazione guadagni.

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Pertanto, la prima condizione da verificare per valutare se la società ha la

possibilità di accedere all’agevolazione è l’ammontare degli utili realizzati.

Su questo punto il Decreto attuativo del 7 agosto 2025 afferma che la richiesta di

accantonamento prevista dalla norma preclude l’accesso all’agevolazione qualora

nell’esercizio 2024 non sia conseguito alcun utile; al contrario, nessuna richiesta viene

fatta per l’utile 2023, in termini di presenza di un risultato positivo, in quanto tale dato

serve solo per il calcolo dell’investimento minimo.

Altro aspetto è la necessità di analizzare cosa si debba intendere per utile

accantonato “ad apposita riserva”: secondo il Decreto attuativo rileva a tal fine l’utile

dell’esercizio 2024 accantonato a qualsiasi riserva, destinato alla copertura delle perdite di

esercizi precedenti, ovvero portato a nuovo.

Ne consegue che il vincolo fiscale è apposto alle riserve costituite o incrementate

mediante destinazione dell’utile relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, a

prescindere dalla “disponibilità” delle stesse e senza distinguere la quota parte di utile

accantonata “spontaneamente” dalla quota parte di utile la cui destinazione a riserva deriva

da una disposizione di legge o statutaria.

disposizione.

Per ogni eventuale chiarimento in merito, lo studio rimane a vostra completa

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